La Scuola dell'Infanzia Maria Pes cerca insegnanti di sostegno per l'anno scolastico 2025- 2026 con assunzione a tempo determinato dal 1 ottobre 2025 al 30 giugno 2026 per 25 ore settimanali.

Inviare le candidature alla seguente email asilomariapes@gmail.com

La legge n.62/2000 all’art.1, comma 5, lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica che il “personale docente sia fornito di abilitazione”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il titolo di accesso per l’insegnamento.

 

Riguardo a quest’ultimo requisito, nella scuola dell’infanzia paritaria, i titoli di studio validi per esercitare l’insegnamento sono:

 

1) diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo scuola dell’Infanzia. Questo è anche l’unico titolo che al presente ha anche valore di abilitazione per la scuola dell’infanzia (art.6, legge 169/08). N.b.: il diploma di Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza (corso triennale) non è titolo valido per l’insegnamento;

 

2) diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l’a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall’anno scolastico successivo (dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.I. 17/03/1997). E’ da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;

 

3) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di “Tecnico dei servizi sociali” ( già diploma di Assistente di comunità infantili)¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’“Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”). Anche in questo caso, il titolo è valido per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;

 

4) diploma quadriennale di Istituto Magistrale; esso è titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell’infanzia e primaria, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; 5) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale, conseguito nell’ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell’Istituto Magistrale, avviata nel 1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l’a.s. 2001/02.

 

Eventuali ulteriori disposizioni sui titoli validi per l’insegnamento vengono disposte da atti normativi che possono avere una precisa validità temporale.

 

Il DL 45/2025, convertito in Legge n. 47/2025, riguarda disposizioni urgenti in materia scolastica, in particolare l'estensione degli incarichi di supplenza nella scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

 

L'articolo 7 del DL 45/2025 affronta questa specifica misura relativa agli incarichi temporanei, estendendo l'opportunità di supplenze anche in questo settore.