L'Associazione "Scuola dell'Infanzia - Asilo Infantile Maria Pes"

La Scuola dell’Infanzia “Maria Pes”, in Calangianus, è una Scuola di ispirazione cristiana che ha iniziato la sua attività il 29 dicembre 1927 nella sede attuale.
L’idea dell’Asilo nasce su iniziativa di Padre Manzella (1922) ed è sorto grazie all'impegno delle dame di Carità ed in particolare grazie alla donazione del terreno della Sig.ra Maria Pes vedova Scano.
Dal 1930 la scuola vede la presenza delle suore “Figlie della Carità” di San Vincenzo De Paoli.
Eretto in Ente Morale nel 1935 si è trasformato in Persona Giuridica di diritto privato nel 2010.
Nel 2001 ha ottenuta il riconoscimento di Scuola Paritaria.
Attualmente la scuola è gestita dall’Associazione Scuola dell’Infanzia – Asilo Infantile “Maria Pes”, iscritta al n.171 del Registro Generale delle Persone Giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna in data 29/3/2011.
In data 2 marzo 2020 è stato modificato lo statuto per adeguare l'Associazione alle nuove norme dettate dal Codice del Terzo Settore.
Così come alla nascita dell'Asilo ci fu una grande partecipazione popolare, ci piacerebbe che anche ora l'Asilo vedesse la partecipazione di "tutto" il paese.
Per questo invitiamo tutti a diventare soci dell'Associazione.

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Consiglio Direttivo 2019 - 2023
Eletto dall'Assemblea dei soci del 9 maggio 2019

Presidente - Battista Tamponi
Consiglieri - Don Umberto Deriu, Mavi Cassoni, Carla Giua, Annamaria Rossi, Agostina Tusacciu.

Organo di controllo
Nominato dall'Assemblea dei soci del 2 marzo 2020
Antonino Corda

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Lo Statuto vigente dal 2 marzo 2020

STATUTO
Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE MARIA PES"

Articolo 1) - Denominazione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata "SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE MARIA PES", con sede in Calangianus, Via Mazzini n.10.
Al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore introdotto con D. Lgs. 3/7/2017 n.117, la denominazione dell'associazione sarà "SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE MARIA PES - ENTE DEL TERZO SETTORE" (o an-che, in forma breve, "SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE MARIA PES - ETS").
La locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o "ETS" non sarà spendi-bile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrisponden-za e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
L'Asilo Infantile "Maria Pes" è sorto per iniziativa di Padre Manzella e della Sig.ra Maria Pes vedova Scano. E’ stato eret-to in Ente Morale con lo stesso decreto di approvazione dello Statuto R.D. n. 2495 del 09.12.1935 modificato con R.D. del 21.06.1940 e aggiornato in data 11.04.1991, e trasformato in Persona Giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n.23/2005, con atto a rogito del Dott. Francesco Gasbarri Notaio in Tempio Pausania in data 9/12/2010, repertorio n.2994, raccolta n.2164, registrato a Tempio Pausania in data 28/12/2010 al n.1631 serie 1T.
L’Associazione è stata iscritta al n.171 del Registro Generale delle Persone Giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna a seguito di Determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali n.339 in data 29/3/2011, prot. n.6951.

Articolo 2) - Disposizioni Generali
L'Associazione non ha scopo di lucro. E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
L’Associazione persegue l’educazione civile, morale e religio-sa dei bambini, orientando la propria attività alla formazione integrale della personalità del minore, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita in armonia con gli orientamenti per l’attività educativa della scuola Materna, emanati con D.P.R. 11.06.1958 n 584 e successive modifiche.
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Articolo 3) – Oggetto
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare con la gestione dell’Asilo Infantile Maria Pes.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5 del d.lgs 117/2017 lettera d);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-le (articolo 5 del d.lgs 117/2017 lettera i);
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-vertà educativa (articolo 5 del d.lgs 117/2017 lettera l);
  • L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, se-condo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, an-che mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
  • L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continua-tiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, im-piegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
  • L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
  • Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventiva-mente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4) - Associati
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comu-nicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire durante gli orari della segreteria e alla presenza della segretaria.
Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al pagamento della quota associativa annuale nella misura, tempo per tempo, fissata dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di associato si perde per:
a) - decesso;
b) - recesso;
c) - decadenza;
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta gior-ni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Articolo 5) – Organi
Sono organi dell'Associazione:
a) - l'Assemblea dei soci;
b) – il Consiglio Direttivo;
c) - il Presidente;
d) - l'Organo di controllo.

Articolo 6) - L’Assemblea
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli as-sociati.

  • L'Assemblea ordinaria:
    a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno), il bilancio sociale;
    d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  • L’Assemblea straordinaria:
    a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
    Funzionamento dell’Assemblea degli Associati
  • L’Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordi-naria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
    La convocazione è fatta mediante avviso affisso presso la sede dell’Associazione almeno sette giorni prima dell’adunanza, ovvero mediante avviso scritto da fare pervenire a ciascun associato entro lo stesso termine. L’avviso deve recare l’indicazione del luogo, dell'ora dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
  • Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
  • Ogni associato ha diritto di voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
  • l’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
  • Per l’Assemblea straordinaria che delibera la modifica dello Statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorrono le maggioranze previste dall’assemblea ordinaria (art 21 CC).
  • Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto. (art 21 CC).

Articolo 7) - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti dei quali due di diritto: il titolare pro tempore della parrocchia di Calangianus e un “rappresentante” della famiglia della fondatrice;
La carica è gratuita.
Funzionamento del Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 4 (quattro) volte all’anno. È convocato mediante lettera o mail contenente l'ordine del giorno, inviata tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
  • il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente (se nominato); in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
  • In apertura di ogni riunione viene nominato un Segretario, il quale redige il verbale.
  • Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
  • Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
    -- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
    -- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    -- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  • Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
    Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
    Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
    In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
  • deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
    Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
    In caso di morte o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà a sostituirli.
    Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
    Nella prima seduta il Consiglio provvede alla nomina del Presidente ed eventualmente del vice presidente.
    Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati i componenti l’organo di controllo (se nominati) e il rappresentante del personale religioso della Scuola.
    Il Consiglio Direttivo, sulla base del Progetto Educativo, approva il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola.
    Il Consiglio Direttivo individua il Coordinatore delle attività educative e didattiche della Scuola.

Articolo 8) - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
La carica è gratuita.

Articolo 9) – Organo di Controllo

  • Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice ci-vile.
    Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
    Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
  • L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e atte-sta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
  • Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
  • Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 10) - Il Patrimonio
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patri-moniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pub-blici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Si compone di:
a) un Fondo di Dotazione (di valore non inferiore ad Euro 15.000,00), che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al manteni-mento della personalità giuridica.
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un re-visore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indu-gio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 3.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, la-voratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-zionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e al-le specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di re-tribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contrat-ti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini del-lo svolgimento delle attività di interesse generale;
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
    C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare
    Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Articolo 11) – Scioglimento

  • L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
  • In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patri-monio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione impo-sta dalla legge, alla Parrocchia di Calangianus o a uno o più Enti di Terzo Settore.

Articolo 12) - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.